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Sez. L, Sentenza n. 3110 del 12/04/1990 (Rv. 466642 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA - CIECHI - CIECHI CIVILI - PENSIONE - INTERESSI - CARATTERE CORRISPETTIVO - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1990-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466642-01

ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA - CIECHI - CIECHI CIVILI - PENSIONE - INTERESSI - CARATTERE CORRISPETTIVO - DECORRENZA.*

La richiesta di pagamento degli interessi nella misura legale, senza alcuna qualificazione particolare, va intesa come domanda degli interessi corrispettivi (ai sensi del combinato disposto degli artt. 820, terzo comma, e 1282 cod. civ.), i quali, secondo il vigente codice civile (che, a differenza di quello previgente, ha accolto in pieno il principio economicistico della naturale fecondità del denaro), decorrono di pieno diritto dal giorno della maturazione del credito, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 17 della legge 27 maggio 1970 n. 382 in materia di assistenza ai ciechi civili, i medesimi hanno diritto a percepire gli interessi (corrispettivi) sulla relativa pensione dalla data (primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda) di maturazione del diritto alla pensione stessa. (V 4642/82, mass n 422604; (V 1411/81, mass n 412051).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 820, Cod. Civ. art. 1282, Legge 27/05/1970 num. 382 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)