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Sez. L, Sentenza n. 1411 del 12/03/1981 (Rv. 412051 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - COMPENSATIVI - CORRISPETTIVI - MORATORI - FUNZIONI RISPETTIVE - RICHIESTA DI CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI SENZA PARTICOLARE QUALIFICAZIONE - RICHIESTA SOLTANTO DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI - PRESUNZIONE - COLPA DEL DEBITORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412051-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - COMPENSATIVI - CORRISPETTIVI - MORATORI - FUNZIONI RISPETTIVE - RICHIESTA DI CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI SENZA PARTICOLARE QUALIFICAZIONE - RICHIESTA SOLTANTO DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI - PRESUNZIONE - COLPA DEL DEBITORE - IRRILEVANZA.*

Funzione primaria degli interessi e, nelle obbligazioni pecuniarie, quella corrispettiva, quali frutti civili della somma dovuta, e nei contratti di scambio, caratterizzati dalla contemporaneita delle reciproche prestazioni, quella compensativa del mancato godimento dei frutti della cosa, consegnata all'altra parte prima di riceverne la controprestazione; funzione secondaria degli interessi e quella risarcitoria, propria degli interessi di mora, i quali presupponendo l'accertamento del colpevole ritardo o la Costituzione in mora ex lege del debitore, debbono essere espressamente domandati, indipendentemente dalla domanda di pagamento del capitale. Conseguentemente la richiesta di corresponsione degli interessi, non seguita da alcuna particolare qualificazione, deve essere intesa come rivolta all'ottenimento soltanto degli interessi corrispettivi, i quali, come quelli compensativi, decorrono, in base al principio della naturale fecondita del denaro, indipendentemente dalla colpa del debitore nel mancato o ritardato pagamento, salva l'ipotesi della mora del creditore. (V 1322/80, mass n 404846; (V 5333/79, mass n 401922; (V 4188/79, mass n 400702; (V 1075/76, mass n 379751; (V 1067/76, mass n 379738; (V 2884/74, mass n 371316; (V 1779/72, mass n 358750; (V 780/71, mass n 350606; (V 2849/66, mass n 325418; (V 875/66, mass n 321741; (V 1167/60; (V 1727/58; (V 2291/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1207 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1499

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)