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Sez. 5, Sentenza n. 27296 del 10/06/2010 Cc. (dep. 14/07/2010) Rv. 247891 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | False comunicazioni in danno della società, dei soci o dei creditori - Falso di società non quotate - Perseguibilità a querela - Titolarità della querela spettante al soggetto patrimonialmente danneggiato - Termine di decorrenza - Conoscenza dell'evento dannoso.
Stato
decisa il 2010-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247891-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI

Il reato di cui all'art. 2622 cod. civ. (false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori), nel caso in cui il falso riguardi società non quotata, è perseguibile a querela della persona offesa, la quale, trattandosi di reato contro il patrimonio, è individuabile in colui che ha tratto detrimento patrimoniale dall'illecito, e, quindi, nel danneggiato. Pertanto, il termine di cui all'art. 124 cod. pen., per la proposizione della querela decorre dalla conoscenza dell'evento dannoso, quale conseguenza della comunicazione sociale infedele, il cui accertamento, costituendo profilo di fatto, sfugge al giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2622 CORTE COST., Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 124 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)