Sez. 5, Sentenza n. 42225 del 28/09/2010 Cc. (dep. 29/11/2010) Rv. 248886 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA | Omessa notifica alla persona offesa che abbia richiesto di voler essere informata - Disconoscimento della qualità di persona offesa senza motivazione - Illegittimità - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA
È illegittimo il provvedimento con cui il G.i.p. pronunci decreto di archiviazione senza che la relativa richiesta sia notificata dal P.M. alla persona offesa che abbia richiesto di voler essere informata, qualora lo stesso giudice legittimi tale omissione con affermazione meramente assertiva e priva di motivazione, considerato che la verifica della qualità di persona offesa, titolare del diritto alla notifica della richiesta di archiviazione, costituisce oggetto di merito attinente alla rilevanza penale dei fatti denunciati ed alla loro qualificazione giuridica, di modo che, ove essa non sia chiaramente evidente, la notificazione della richiesta di archiviazione è, comunque, doverosa poiché solo nella fase successiva alla proposizione dell'eventuale opposizione può verificarsi, nel pieno contraddittorio delle parti, se i fatti denunciati possono essere sussunti nell'ambito di norme incriminatrici che consentano di riconoscere al denunciante la qualità di persona offesa. (Nella specie l'ADUSBEF - Associazione di utenti bancari, assicurativi, finanziari e postali - aveva presentato denuncia a carico della SCARL Banca Popolare in ordine ai reati previsti dagli artt. 2621 o 2622 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 408, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 409, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 410
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)