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Sez. 1, Sentenza n. 1045 del 07/04/1972 (Rv. 357413 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - EFFETTI DEL FALLIMENTO - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO - REGALI D'USO ED ATTI COMPIUTI IN ADEMPIMENTO DI UN DOVERE MORALE O SOCIALE - PROPORZIONE DELLA LIBERALITA AL PATRIMONIO DEL FALLITO - VALORE DEI DUE TERMINI - DETERMINAZIONE - RIGOROSITA.*
Stato
decisa il 1972-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357413-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - EFFETTI DEL FALLIMENTO - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO - REGALI D'USO ED ATTI COMPIUTI IN ADEMPIMENTO DI UN DOVERE MORALE O SOCIALE - PROPORZIONE DELLA LIBERALITA AL PATRIMONIO DEL FALLITO - VALORE DEI DUE TERMINI - DETERMINAZIONE - RIGOROSITA.*

La proporzione della liberalita al patrimonio del fallito, che consente di escludere la revoca dei regali d'uso e degli Atti compiuti in adempimento di un dovere morale o sociale a norma dell'art 64 della legge fallimentare, deve essere stabilita attraverso un accertamento adeguatamente preciso del valore dei due termini tra i quali va fatto il raffronto e tale condizione non resta soddisfatta nel caso in cui per l'accertamento del valore di detti termini si faccia riferimento ad elementi non determinabili almeno approssimativamente nella loro entita numerica.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 64, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)