Sez. 1, Sentenza n. 5268 del 29/05/1999 (Rv. 526866 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO | Atti di adempimento di un dovere morale - Opponibilità ai creditori ex art. 64 legge fall. - Condizioni oggettive e soggettive.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO
In tema di revocatoria fallimentare, al fine di stabilire se un atto a titolo gratuito compiuto dal fallito nei due anni precedenti la dichiarazione di fallimento sia configurabile in termini di adempimento di un dovere morale (sì da renderlo opponibile ai creditori ex art. 64 legge fall.) occorre dimostrare (oltre alla proporzione della liberalità rispetto al patrimonio del fallito) non solo la esistenza di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale secondo la comune concezione sociale rapportata all'ambiente in cui l'atto è stato posto in essere, ma anche il proposito del "solvens", e cioè l'intenzione, da parte di questi, di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto di disposizione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 64, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)