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Sez. U, Sentenza n. 5446 del 20/06/1987 (Rv. 454009 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ISTITUTI DI PATRONATO - TRASFORMAZIONE IN PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - DIRITTI MATURATI SOTTO IL RIGORE DELLA PRECEDENTE DISCIPLINA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454009-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ISTITUTI DI PATRONATO - TRASFORMAZIONE IN PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - DIRITTI MATURATI SOTTO IL RIGORE DELLA PRECEDENTE DISCIPLINA - IRRILEVANZA.*

L'attribuzione agli istituti di patronato (nella specie, enas) della qualità di persone giuridiche di diritto privato, ai sensi della legge 27 marzo 1980 n. 112, comporta che il rapporto di lavoro dei dipendenti di detti istituti, ove perduri nel vigore della nuova normativa, si trasforma da pubblicistico in privatistico, con la conseguenza che le controversie ad esso inerenti, ancorché investano diritti del lavoratore maturati in virtù dell'anteriore disciplina, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. (V 876/84, mass n 433076).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 29/07/1947 num. 804 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 27/03/1980 num. 112 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)