Sez. U, Sentenza n. 876 del 06/02/1984 (Rv. 433076 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ISTITUTI DI PATRONATO - NATURA - RAPPORTI DI LAVORO IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 112 DEL 1980 - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O..*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ISTITUTI DI PATRONATO - NATURA - RAPPORTI DI LAVORO IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 112 DEL 1980 - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O..*
A seguito della legge 27 marzo 1980 n. 112, la quale ha attribuito agli istituti di patronato di cui al d.l. 29 luglio 1947 n. 804 la qualità di persone giuridiche di diritto privato, e conseguentemente trasformato in rapporti di tipo privatistico i rapporti di lavoro dei loro dipendenti, in precedenza rientranti nell'ambito del pubblico impiego, la controversia promossa nei confronti di uno di detti istituti (nella specie, enas), la quale investa un rapporto di lavoro subordinato che sia in corso alla data di entrata in vigore della citata legge, o che possa essere ritenuto in corso alla data stessa, in relazione alle pretese avanzate dal dipendente, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre resta a tal fine irrilevante che essa implichi la interpretazione e l'applicazione di norme dello statuto del datore di lavoro, essendo questo statuto soggetto, sempre per effetto della suddetta legge, alla disciplina concernente le persone giuridiche private. (V 2173/83; (V 5521/81, mass n 416224).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 29/07/1947 num. 804 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 27/03/1980 num. 112 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)