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Sez. L, Sentenza n. 15414 del 01/07/2009 (Rv. 609370 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - IN GENERE | Enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza - Competenza ad emettere ordinanze ingiunzioni in materia di omissioni contributive - Sussistenza - Estensione a violazioni diverse - Configurabilità - Condizioni - Stretta connessione tra le infrazioni - Necessità - Contestualità dell'accertamento - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609370-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - IN GENERE

In tema di depenalizzazione ed applicazione di sanzioni amministrative, la competenza degli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie ad emettere l'ordinanza di cui all'art. 35 della legge n. 689 del 1981 si estende alle violazioni diverse dall'omissione contributiva purché - oltre a sussistere una stretta connessione tra la diversa infrazione contestata e il mancato pagamento dei contributi - le violazioni siano state, in concreto, accertate in un unico contesto, con conseguente invio del relativo rapporto all'ente previdenziale, così da consentire allo stesso di sanzionare, con la medesima ordinanza, l'una e l'altra infrazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)