Sez. L, Sentenza n. 6437 del 01/07/1998 (Rv. 516865 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - IN GENERE | Enti ed istituti gestori delle forme di assistenza e previdenza obbligatorie - Competenza ad emettere l'ordinanza - ingiunzione ex art. 35 della legge n. 689 del 1981 per violazioni diverse dall'omissione contributiva - Presupposti - Sussistenza della infrazione contributiva all'epoca dell'accertamento della violazione connessa - Necessità - Pagamento dei contributi omessi in momento anteriore all'accertamento della violazione determinante l'omissione - Competenza dell'ente previdenziale ad emettere l'ordinanza ingiunzione - Insussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - IN GENERE
La competenza degli enti ed istituti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie ad emettere l'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa presuppone indefettibilmente l'accertamento di infrazioni relative al mancato pagamento di contributi previdenziali, il quale funge da elemento catalizzatore delle infrazioni di diversa natura in qualunque modo connesse alle prime, mentre se siffatte infrazioni non possono più dirsi sussistenti all'epoca dell'accertamento della diversa violazione ad esse connessa (nella specie consistente nell'assunzione di lavoratori non per il tramite del competente ufficio di collocamento) per avere il soggetto obbligato già provveduto al pagamento dei contributi omessi, la competenza dell'ente previdenziale è esclusa non potendo il detto ente emettere un'ordinanza che sanzioni esclusivamente illeciti diversi da quelli contributivi.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)