Sez. 2, Sentenza n. 165 del 10/01/1996 (Rv. 495305 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - ASCENSORE | Spese di installazione - Criterio ex art. 1123 cod. civ. - Applicabilità.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - ASCENSORE
Le spese di installazione dell'ascensore nell'edificio in condominio debbono essere ripartite secondo il criterio dell'art. 1123 cod. civ. relativo alle innovazioni deliberate dalla maggioranza e cioè in proporzione del valore della proprietà di ciascun condomino.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1124
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)