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Sez. 2, Sentenza n. 165 del 10/01/1996 (Rv. 495305 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - ASCENSORE | Spese di installazione - Criterio ex art. 1123 cod. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 1996-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495305-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - ASCENSORE

Le spese di installazione dell'ascensore nell'edificio in condominio debbono essere ripartite secondo il criterio dell'art. 1123 cod. civ. relativo alle innovazioni deliberate dalla maggioranza e cioè in proporzione del valore della proprietà di ciascun condomino.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1124

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)