Sez. 2, Sentenza n. 5479 del 16/05/1991 (Rv. 472189 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Impianti comuni - Ascensore | Spese di manutenzione e di ricostruzione - Ripartizione - Criteri.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Impianti comuni - Ascensore
In tema di condominio di edifici la regola posta dall'art. 1124 cod. civ. relativa alla ripartizione delle spese di manutenzione a ricostruzione delle scale (per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzione di piano, per l'altra metà in misura proporzionale alla altezza di ciascun piano dal suolo) è applicabile per analogia, ricorrendo l'identica "ratio", alle spese relative alla manutenzione e ricostruzione dell'ascensore già esistente. Nell'ipotesi, invece, d'installazione "ex novo" dell'impianto dell'ascensore trova applicazione la disciplina dell'art. 1123 cod. civ. relativa alla ripartizione delle spese per le innovazioni deliberate dalla maggioranza (proporzionalità al valore della proprietà di ciascun condomino).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1124
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)