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Sez. 2, Sentenza n. 4770 del 24/05/1996 (Rv. 497754 - 01)

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE | Occupazione di fondo comune del costruttore e di terzi - Disciplina di cui all'art. 938 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497754-01

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE

La disciplina dell'art. 938 cod. civ. (sulla cosiddetta accessione invertita) trova applicazione nell'ipotesi in cui la costruzione dell'edificio abbia comportato l'occupazione in buona fede della porzione di un fondo attiguo di proprietà di altri, non anche nell'ipotesi in cui lo sconfinamento investa un fondo comune del costruttore e di terzi, nel qual caso va applicata la disciplina in tema di comunione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 938, Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)