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Sez. 2, Sentenza n. 4569 del 27/08/1985 (Rv. 442027 - 01)

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - LIMITI - OCCUPAZIONE DI FONDO COMUNE DEL COSTRUTTORE E DI TERZI - INAPPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA DELL'ART. 938 COD. CIV. - APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA IN TEMA DI COMUNIONE.*
Stato
decisa il 1985-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442027-01

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - LIMITI - OCCUPAZIONE DI FONDO COMUNE DEL COSTRUTTORE E DI TERZI - INAPPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA DELL'ART. 938 COD. CIV. - APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA IN TEMA DI COMUNIONE.*

La disciplina dell'art. 938 cod. civ. (sulla cosiddetta accessione invertita) trova applicazione nell'ipotesi in cui la costruzione dell'edificio abbia comportato l'occupazione in buona fede della porzione di un fondo attiguo di proprietà di altri, non anche nell'ipotesi in cui lo sconfinamento investa un fondo comune del costruttore e di terzi, nel qual caso va applicata la disciplina in tema di comunione, ed in ispecie la norma sui limiti dell'uso della cosa comune (art. 1102 cod. civ.), la quale è violata allorché uno dei comunisti attragga nella propria esclusiva sfera giuridica il bene comune e parte di esso. (V 470/65, mass n 310829; (V 1308/63, mass n 261949).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 938, Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)