Sez. 1, Sentenza n. 8186 del 04/07/1992 (Rv. 478031 - 01)
Beni - Immateriali - Diritti di autore (proprietà intellettuale) - Opere protette (oggetto del diritto) - Fotografiche | Opera fotografica - Tutela - Distinzioni.
Beni - Immateriali - Diritti di autore (proprietà intellettuale) - Opere protette (oggetto del diritto) - Fotografiche
Nella disciplina del diritto di autore di cui alla legge 22 aprile 1941 n. 633, l'opera fotografica, inclusa dal D.P.R. 8 gennaio 1979 n. 19 nella elencazione, contenuta nell'art. 2 stessa legge, gode della piena protezione accordata dalla legge, comprensiva della tutela del cosiddetto diritto morale di autore, qualora presenti valore artistico e connotati di creatività, mentre beneficia della più limitata tutela di cui ai successivi art. 87 e seguenti (in tema di diritti connessi con il diritto di autore), quando configuri un mero atto riproduttivo privo dei suddetti requisiti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2575, Cod. Civ. art. 2577, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 2, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 87 CORTE COST., DPR 08/01/1979 num. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)