Sez. 1, Sentenza n. 4606 del 07/05/1998 (Rv. 515186 - 01)
BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - FOTOGRAFICHE | Opera fotografica - Tutela - Distinzioni - Fattispecie.
BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - FOTOGRAFICHE
Nella disciplina del diritto di autore di cui alla legge n. 633 del 1941, l'opera fotografica, inclusa nella elencazione di cui al d.P.R. n. 19 del 1979 (art. 2), gode della piena protezione accordata dalla legge stessa qualora presenti valore artistico e connotati di creatività, mentre beneficia della più limitata tutela (di cui ai successivi art. 87 seguenti) in tema di diritti connessi a quello di autore quando rivesta le caratteristiche di atto meramente riproduttivo, privo dei suddetti requisiti. In tema di diritti allo sfruttamento esclusivo della fotografia, peraltro, qualora questa risulti realizzata nel corso ed in adempimento di un rapporto di lavoro, essi appartengono, salvo patto contrario, non al fotografo, ma al datore di lavoro (principio affermato con riferimento al committente di un contratto d'opera avente per oggetto una cosa di proprietà del committente stesso).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 2, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 87 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 88 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 89 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)