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Sez. L, Sentenza n. 10004 del 29/07/2000 (Rv. 538943 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Denuncia dei lavori - Errore circa la situazione di rischio - Conseguenze - Obbligo di pagamento dei premi - Sussistenza - Rettifica - Forme ed effetti della denuncia integrativa - Applicabilità - Denuncia di esposizione a rischio silicotico ex art. 153 t.u. n. 1124/65 - Insussistenza dei presupposti di fatto - Applicabilità degli stessi principi - Regime delle decadenze nel procedimento amministrativo ex art. 8 legge 533 del 1973 - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2000-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538943-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI

Il principio che il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi corrispondenti alla situazione di rischio da lui esposta nella denuncia dei lavori di cui all'art. 12 d.P.R. 1264/65 e che, salvo il potere di controllo dell'istituto assicuratore, gli eventuali errori in essa contenuti possono essere rettificati dal datore di lavoro solo nelle forme e con gli effetti di una denuncia integrativa a norma del terzo comma del citato articolo, trova applicazione anche in riferimento alla denuncia di esposizione dei lavoratori al rischio della silicosi a norma dell'art. 153 del medesimo d.P.R., che sia basata su un erroneo presupposto di fatto, senza che in senso contrario possa invocarsi la disposizione dell'art. 8 della legge n. 533/73 su vizi, preclusioni e decadenze verificatesi nei procedimenti amministrativi in materia assistenziale e previdenziale.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 12 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 153

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)