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Sez. L, Sentenza n. 12908 del 05/09/2002 (Rv. 557267 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Denuncia dei lavori - Errore circa la situazione di rischio - Conseguenze - Obbligo di pagamento dei premi - Sussistenza - Rettifica - Forme ed effetti della denuncia integrativa - Denuncia di esposizione a rischio di silicosi ex art. 153 t.u. 1124/1965 - Insussistenza dei presupposti di fatto - Applicabilità dei predetti principi - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557267-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI

Il principio che il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi corrispondenti alla situazione di rischio da lui esposta nella denuncia dei lavori di cui all'art. 12 d.P.R. 1264/65 e che, salvo il potere di controllo dell'istituto assicuratore, gli eventuali errori in essa contenuti possono essere rettificati dal datore di lavoro solo nelle forme e con gli effetti di una denuncia integrativa a norma del terzo comma del citato articolo, trova applicazione anche in riferimento alla denuncia di esposizione dei lavoratori al rischio della silicosi a norma dell'art. 153 del medesimo d.P.R., che sia basata su un erroneo presupposto di fatto. (Nella specie, la S.C.ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda con la quale una società aveva richiesto la condanna dell'INAIL al rimborso delle somme versate a titolo di premio per il rischio di silicosi dei dipendenti assumendo che l'attività svolta non comportava in realtà alcun rischio di insorgenza di detta patologia.)

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 12 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 153

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)