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Sez. 5, Ordinanza n. 27020 del 18/10/2024 (Rv. 672710-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA' TRIBUTARIA | Definizione agevolata ex art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 - Pagamento da parte del coobbligato solidale - Conseguenze - Liberazione dei condebitori - Fondamento. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE - In genere.
Stato
decisa il 2024-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672710-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA' TRIBUTARIA

In tema di definizione agevolata ex art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, che rinvia all'art. 16 della l. n. 289 del 2002, il pagamento da parte del coobbligato solidale, incidendo sulla prestazione d'imposta, libera anche gli altri condebitori, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente e fatte salve le disposizioni del comma 5 del citato art. 16.

Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 39 com. 12 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)