Sez. 5, Sentenza n. 29647 del 18/12/2008 (Rv. 606051 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione delle controversie ex art. 53 legge n. 413 del 1991 - Obbligazione tributaria gravante su più soggetti solidalmente - Presentazione della domanda da parte di uno dei coobbligati in solido - Efficacia nei confronti di tutti gli altri - Sussistenza - Versamento in corso di giudizio di una somma da parte di uno dei coobbligati - Acquisizione da parte dell'Amministrazione della somma in detrazione - Possibilità - Sussistenza - Conseguenze nel rapporto fra i coobbligati.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, qualora la domanda di definizione agevolata della controversia, ex art. 53 legge n. 413 del 1991, riguardi un'obbligazione tributaria gravante su più soggetti solidalmente (nella specie, imposta di registro per la compravendita di un immobile), la domanda medesima proposta anche da uno solo dei coobbligati ha effetto, ai sensi del comma undicesimo del citato art. 53, per tutti i coobbligati ed impone all'Ufficio di determinare unitariamente l'importo dovuto per la definizione agevolata richiesta, detraendo - ex art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, applicabile "ratione temporis" - le somme eventualmente già versate in via provvisoria dallo stesso o da altro obbligato, poiché ciò che rileva è la sostanziale unicità del credito, il cui pagamento, anche se effettuato da uno solo degli obbligati, estende i suoi effetti estintivi nei confronti anche degli altri. Qualora, poi, uno dei singoli coobbligati ritenga di aver già versato, in via provvisoria, una somma maggiore di quella poi effettivamente dovuta, dovrà rivolgersi ai suoi condebitori, e non al Fisco, per riottenere la parte eccedente la quota di sua competenza.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 53, DPR 26/10/1972 num. 637 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)