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Sez. 1, Sentenza n. 3732 del 17/11/1986 Cc. (dep. 20/01/1987) Rv. 174859 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - NORMATIVA APPLICABILE - EFFETTI - CONTENUTO DELLA MOTIVAZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1986-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174859-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - NORMATIVA APPLICABILE - EFFETTI - CONTENUTO DELLA MOTIVAZIONE - FATTISPECIE.*

A seguito della modifica, introdotta all'art. 264 cod. proc. pen. dall'art. 10 legge n. 532 del 1982, non è sufficiente - per la legittimità dell'ordine o mandato di cattura - la generica indicazione delle fonti e dei tipi di prove, ma occorre che, pur con la opportuna concisione, sia indicato il contenuto delle risultanze acquisite, allo scopo di consentire all'imputato la conoscenza effettiva degli elementi di accusa. (nella specie, è stato annullato senza rinvio l'ordine di cattura, la cui motivazione concerneva "intercettazioni telefoniche, Atti processuali trasmessi da altre autorità"). (V mass n 171825).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 264 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 264 bis, Legge 12/08/1982 num. 532 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)