Sez. 1, Sentenza n. 20 del 09/01/1986 Cc. (dep. 05/02/1986) Rv. 171825 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - SPECIFICA ELENCAZIONE DEGLI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - INSUFFICIENZA - INDICAZIONE DELLE RAGIONI DELLA RILEVANZA E DELLA INFLUENZA DI QUEGLI INDIZI - NECESSITÀ - FATTISPECIE: ANNULLAMENTO DI ORDINE DI CATTURA.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - SPECIFICA ELENCAZIONE DEGLI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - INSUFFICIENZA - INDICAZIONE DELLE RAGIONI DELLA RILEVANZA E DELLA INFLUENZA DI QUEGLI INDIZI - NECESSITÀ - FATTISPECIE: ANNULLAMENTO DI ORDINE DI CATTURA.*
In materia di libertà personale dell'imputato, la nuova formulazione del secondo comma dell'art. 264 cod. proc. pen. così come modificato dall'art. 10 legge 12 agosto 1982, n. 532, richiede che la motivazione dei provvedimenti coercitivi debba contenere non solo la indicazione delle singole fonti di prova, ma compatibilmente con il segreto istruttorio, anche le ragioni giustificatrici per le quali a quelle fonti viene riconosciuta una efficienza probatoria idonea a giustificare il giudizio, allo stato degli Atti, di probabile colpevolezza dell'imputato. (nella specie, relativa ad annullamento di ordine di cattura, la suprema Corte ha ritenuto che la scarna elencazione delle fonti di prova - rapporto dei carabinieri, dichiarazioni rese da persona che non si intende nominare e conferma di altra persona che non si intende ugualmente nominare - non adempissero all'Obbligo della motivazione).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 252, Cod. Proc. Pen. art. 264 com. 2, Legge 12/08/1982 num. 532 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)