Sez. 5, Sentenza n. 15224 del 06/08/2004 (Rv. 575273 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Rimborso IVA ai sensi dell'art. 30, terzo comma, lett. a), d.P.R. n. 633/1972 - Presupposti - Effettuazione di operazioni attive - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di rimborso IVA, l'art. 30, terzo comma, lett. a), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (introdotto dall'art. 4 D.L. 27 aprile 1990, n. 90, conv., con modif., nella legge 26 giugno 1990, n. 165), contempla l'ipotesi di rimborso (per crediti d'imposta non inferiori a 5 milioni di lire) in favore del contribuente la cui attività comporta la "effettuazione di operazioni" che scontano aliquote IVA (imponibile) inferiori a quella gravante (detraibile) su acquisti e importazioni, ma non anche l'ipotesi della mancanza assoluta di operazioni attive nel periodo considerato.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., Decreto Legge 27/04/1990 num. 90 art. 4 CORTE COST., Legge 26/06/1990 num. 165 CORTE COST., Decreto Legge 28/06/1995 num. 250 art. 3, Legge 08/08/1995 num. 349 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)