Sez. 5 - , Sentenza n. 29530 del 16/11/2018 (Rv. 651283 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Rimborso - Meccanismo ex art. 30, comma 3, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972 - Pluralità di operazioni attive o passive - Necessità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di rimborso d'IVA, il meccanismo di richiesta ed erogazione dell'eccedenza detraibile di cui all'art. 30, comma 3, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo applicabile "ratione temporis") non postula necessariamente una pluralità di operazioni (attive o passive) - profilo che rileva, semmai, ai fini del requisito dell'effettività dell'attività di impresa che svolga operazioni passive che scontano un'aliquota imponibile inferiore rispetto a quella detraibile su acquisti ed importazioni - essendo sufficiente l'effettuazione di almeno un'operazione (passiva ed attiva) che consenta la comparazione tra le diverse aliquote.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 com. 3 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)