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Sez. 3, Sentenza n. 3123 del 22/09/1969 (Rv. 343082 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUATORIA DELLE PROVE - SCELTA DELLE PROVE PIU ATTENDIBILI - SUSSISTENZA DI FATTI PRESUNTIVI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1969-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343082-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUATORIA DELLE PROVE - SCELTA DELLE PROVE PIU ATTENDIBILI - SUSSISTENZA DI FATTI PRESUNTIVI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*

Spetta al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e valutare le prove, controllarne l'attendibilita e le conseguenze, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti costitutivi della domanda e delle eccezioni, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, e stabilire, infine, se sussistono fatti idonei a dar fondamento a presunzioni semplici. (Conf 520, 69, massima n 338653).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)