Sez. 3, Sentenza n. 520 del 14/02/1969 (Rv. 338653 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - ESTREMI.*
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - ESTREMI.*
Spetta al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e valutare le prove, controllarne l'attendibilita e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge e stabilire, infine, se sussistano fatti idonei a dare fondamento a presunzioni, rientrando tutto cio nel suo potere discrezionale a norma dell'art. 116 cod.proc.civ. (V. N.66-68, massima n. 330892 n.2740-67, massima n. 330262 n.2253 -67, massima n. 329451).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)