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Sez. 1, Sentenza n. 2119 del 07/07/1971 (Rv. 352839 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - NUDA PROPRIETA - RIUNIONE ALL'USUFRUTTO - NELLA PERSONA DELL'USUFRUTTUARIO - IMPOSTA DI CONSOLIDAZIONE - SPETTANZA.*
Stato
decisa il 1971-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352839-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - NUDA PROPRIETA - RIUNIONE ALL'USUFRUTTO - NELLA PERSONA DELL'USUFRUTTUARIO - IMPOSTA DI CONSOLIDAZIONE - SPETTANZA.*

In caso di riunione dell'usufrutto alla nuda proprieta, la imposta di consolidazione e dovuta non soltanto nel caso in cui la riunione avviene nella persona del nudo proprietario, ma anche quando avviene nella persona dell'usufruttuario. Se, invero, ai sensi dell'art 20 della legge di registro il diritto ad esigere l'imposta di trasferimento sul valore della proprieta piena sorge nel momento in cui si trasferisce la nuda proprieta, e soltanto l'esazione di parte di essa e rimandata ad un momento successivo, e cioe a quello - piu o meno vicino - in cui l'usufrutto si riunira alla nuda proprieta, ne consegue che l'imposta di consolidazione costituisce una parte, 'il residuò, di quella dovuta per il trasferimento della piena proprieta, ed e quindi sussistente ab origine, anche se condizionata alla cessazione dell'usufrutto. Tale cessazione si verifica in tutti i casi in cui nella stessa persona si riuniscono nuda proprieta ed usufruttò e cio si verifica sia quando l'usufrutto torna al nudo proprietario, sia quando la nuda proprieta torna all'usufruttuario.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1014, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)