Sez. 5 - , Sentenza n. 9787 del 19/04/2017 (Rv. 643632 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - DELEGAZIONI DI PAGAMENTO (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - OGGETTO | Imposta Comunale sugli Immobili(ICI) - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 – Utilizzo dell’area per attività didattiche - Documentato dalla concessione edilizia - Sufficienza – Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - DELEGAZIONI DI PAGAMENTO (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - OGGETTO
In tema di imposta comunale sugli immobili, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 spetta anche per le aree edificabili che, a seguito del rilascio di concessione edilizia, siano state destinate ad attività didattiche, a prescindere dalla realizzazione concreta degli immobili, essendo sufficiente, a tal fine, che le aree interessate siano assoggettate ai passaggi materiali e burocretici necessari per la realizzazione delle opere (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto sussistenti i requisiti per l'esenzione in relazione ad aree destinate alla realizzazione di un polo universitario pur non essendo stati ancora edificati i locali).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)