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Sez. 5, Sentenza n. 7385 del 11/05/2012 (Rv. 622901 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Esenzione di cui all'art. 7 comma 1 lettera (I) del d.lgs. 504 del 1992 - Condizioni - Configurabilità del beneficio in caso di utilizzo indiretto del bene - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622901-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In materia di ICI, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera (I) del d.lgs. 504 del 1992 - che costituisce, al parti delle altre norme che prevedono trattamenti agevolati in materia tributaria, una deroga alla regola generale ed è perciò di stretta interpretazione - opera alla duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, escludendo che il beneficio possa spettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblico interesse. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la fruibilità dell'agevolazione in questione con riferimento ad immobile dato in locazione ad un Consolato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 CORTE COST., DPR 29/12/1986 num. 917 art. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)