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Sez. 3, Sentenza n. 1262 del 28/04/1971 (Rv. 351431 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - MODIFICAZIONI CONSENTITE - MUTAMENTO DEL PETITUM - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351431-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - MODIFICAZIONI CONSENTITE - MUTAMENTO DEL PETITUM - INAMMISSIBILITA.*

Se e consentito, ai sensi degli artt 183 e 184 cod proc civ, di precisare e, quando occorre, anche di modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni formulate nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta, sia nella prima udienza di trattazione che nell'ulteriore corso del giudizio fino alla rimessione della causa al collegio, non puo tuttavia considerarsi rituale, nemmeno nel procedimento dinanzi al pretore, la proposizione, nel corso del giudizio, di domande nuove che esorbitano dal petitum, cosi come delineato nella citazione e nella comparsa di risposta. (V 855'70, mass n 346219' 4'69, mass n 337777).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)