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Sez. 2, Sentenza n. 4 del 03/01/1969 (Rv. 337777 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL CONCILIATORE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE ECCEZIONI - AMMISSIBILITA - DIVIETO DEL MUTAMENTO DELLA DOMANDA - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1969-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337777-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL CONCILIATORE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE ECCEZIONI - AMMISSIBILITA - DIVIETO DEL MUTAMENTO DELLA DOMANDA - APPLICABILITA.*

Nel giudizio davanti al pretore, - data la prevalente oralita ed il minimo rigore formale del giudizio stesso e, soprattutto, dato che non esiste la distinzione tra fase istruttoria e fase collegiale -, sono attribuite alle parti, durante il corso dell'istruzione le piu ampie facolta di modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni precedentemente formulate. Tuttavia il divieto di mutamento della domanda, - essendo preordinato alla tutela del principio del contraddittorio, in quanto salvaguarda la indeclinabile esigenza delle parita di posizione delle parti in ordine alle loro difese -, trova piena applicazione anche nel giudizio davanti al pretore. (V 2130-68, massima n 334299 789-66, massima n 321593).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 312, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 313 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)