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Sez. 5, Sentenza n. 20686 del 30/07/2008 (Rv. 604994 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - BENI IMMOBILI O DIRITTI IMMOBILIARI | Immobili non ancora iscritti in catasto - Dichiarazione di volersi avvalere del sistema di valutazione automatica - Determinazione della rendita catastale - Conseguenze - Liquidazione dell'imposta in misura inferiore a quella risultante dalla denuncia di successione - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604994-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - BENI IMMOBILI O DIRITTI IMMOBILIARI

In tema di imposta sulle successioni, qualora il contribuente, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, abbia manifestato la volontà di avvalersi del sistema di valutazione automatica previsto dall'art. 52, quarto comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in riferimento ad un immobile non ancora iscritto in catasto, la successiva determinazione della rendita catastale da parte dell'UTE in misura tale che il valore calcolato ai sensi dell'art. 52 cit. risulti inferiore a quello dichiarato in via provvisoria non giustifica la riliquidazione dell'imposta, essendo il contribuente vincolato ai valori dichiarati nella denuncia di successione.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)