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Sez. 5, Sentenza n. 7228 del 12/05/2003 (Rv. 562899 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE DONAZIONI - IN GENERE | Rettifica del valore dei beni - Criterio automatico di valutazione, ex art. 52, quarto comma, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Condizioni - Rendita catastale - Denuncia di variazione - Perfezionamento dell'iter amministrativo - Necessità.
Stato
decisa il 2003-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562899-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE DONAZIONI - IN GENERE

In tema di imposta sulle donazioni, ai fini dell'applicabilità del criterio automatico di valutazione degli immobili, previsto dall'art. 52, quarto comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (operante in materia di imposta sulle donazioni ex art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, applicabile "ratione temporis"), occorre l'esistenza di una rendita catastale certa, già effettivamente attribuita dall'UTE, con la conseguenza che, in caso di denuncia di variazione, anche ove destinata - di fatto - a comportare la conferma della rendita preesistente, finché il relativo iter amministrativo non sia perfezionato, la rendita non può ritenersi, ai fini anzidetti, ufficialmente determinata.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 art. 56, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)