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Sez. 1, Sentenza n. 593 del 25/11/2015 Cc. (dep. 11/01/2016) Rv. 265721 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Remissione del debito - Presupposti - Partecipazione all'attività rieducativa - Necessità - Esclusione - Regolarità della condotta - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265721-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di remissione del debito, ai fini della concessione del beneficio non è necessaria la positiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione attivata nei suoi confronti, ma soltanto la regolarità della condotta mantenuta durante la detenzione inframuraria. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento di non accoglimento dell'istanza di remissione del debito presentata dal condannato, che, nel corso dell'esecuzione carceraria, aveva subito una sanzione disciplinare).

Riferimenti normativi: DPR 20/05/2002 num. 115 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)