Sez. 1, Sentenza n. 35922 del 26/11/2014 Cc. (dep. 03/09/2015) Rv. 264648 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Remissione del debito - Condizioni per la concessione - Condannato detenuto o già detenuto - Accertamento della regolarità della condotta - Riferimento esclusivo a quella carceraria - Necessità - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini della remissione del debito per le spese processuali e di mantenimento in carcere, richiesta dal condannato che abbia sofferto un periodo di detenzione, la regolarità della condotta deve essere accertata con esclusivo riferimento al comportamento tenuto in ambito carcerario e non a quello tenuto nel successivo periodo di libertà che, invece, va considerato solo ove tale detenzione non vi sia stata. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale soluzione è coerente con l'univoco dato normativo e con la "ratio" dell'istituto, diretto a premiare la corretta condotta in carcere e a favorire il reinserimento sociale del condannato). (Conf. sent. 35925 del 2015, non mass.)
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)