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Sez. L, Sentenza n. 12555 del 22/11/1991 (Rv. 474733 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ricorso - In genere | Notificazione a mezzo del servizio postale - Mancata consegna del plico - Omessa menzione sull'avviso di ricevimento dell'attività sostitutiva ex art. 8 della legge n. 890 del 1982 - Inesistenza della notificazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1991-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474733-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ricorso - In genere

Nel caso di notifica del ricorso per cassazione a mezzo del servizio postale e di mancata consegna del plico per assenza temporanea del destinatario e per mancanza, inidoneità o assenza di persone alle quali sarebbe stato possibile consegnare il plico medesimo, l'omessa menzione sull'avviso di ricevimento, in violazione del disposto dell'art. 8, secondo comma, della legge 20 novembre 1982 n. 890, dell'attività sostitutiva prevista da tale norma, e, in particolare, del rilascio dell'avviso al destinatario assente, determina, trattandosi di omissione di formalità essenziale, l'inesistenza della notifica del gravame, la quale, conseguentemente, non può ritenersi sanata, e con effetto "ex tunc", in ipotesi di costituzione del destinatario dell'atto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 325, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)