Sez. 1, Sentenza n. 2348 del 10/03/1994 (Rv. 485657 - 01)
Procedimento civile - Notificazione - A mezzo posta | A "persona di famiglia che convive, anche temporaneamente" con il destinatario - Convivenza tra familiare consegnatario della copia e destinatario della notifica - Presunzione - Ammissibilità - Mancata indicazione di "convivente" sull'avviso di ricevimento - Nullità della notifica - Declaratoria - Superamento della predetta presunzione - Necessità.
Procedimento civile - Notificazione - A mezzo posta
Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale a "persona di famiglia che convive, anche temporaneamente" con il destinatario (art. 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890), la convivenza, almeno temporanea, può presumersi nel fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario dell'atto da notificare ed abbia preso in consegna tale atto, onde non è sufficiente la mancata indicazione di "convivente" sull'avviso di ricevimento per desumere la nullità della notifica. Tale presunzione può essere superata nel caso concreto, ove si accerti che non sussisteva la convivenza, neanche temporanea, tra familiare consegnatario della copia e destinatario della notifica, con la conseguenza della nullità della notifica a norma dell'art. 160 cod. proc. civ., per non essere state osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia dell'atto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)