Sez. 3, Sentenza n. 16734 del 29/07/2011 (Rv. 619639 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Più domande connesse anche solo soggettivamente, proposte in un unico giudizio - Pronuncia solo su questioni con riguardo ad alcune domande e definizione del giudizio con riguardo ad altre domande con un'unica sentenza - Impugnazione per cassazione ex art. 361 cod. proc. civ. - Esperibilità - Ricorribilità per cassazione ai sensi del novellato art. 360, terzo comma, cod. proc. civ. - Esclusione - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
Nel caso di giudizio nel quale si trovino cumulate più domande fra le stesse parti, anche connesse soltanto soggettivamente, la sentenza che, con riguardo a taluna o talune delle domande, abbia deciso solo alcune questioni senza definire il giudizio, e che invece, con riguardo ad altre domande, abbia contemporaneamente definito il giudizio, è soggetta esclusivamente al regime di impugnazione per cassazione di cui all'art. 361 cod. proc. civ., restandone escluso l'assoggettamento al regime di impugnazione per cassazione necessariamente differita, previsto dall'art. 360, terzo comma, cod. proc. civ., per la decisione soltanto su questioni. Ne consegue che la sentenza è alternativamente impugnabile immediatamente, ovvero suscettibile di riserva di impugnazione da ciascuna delle parti interessate, con riferimento a tutte le statuizioni e, quindi, anche a quelle che altrimenti sarebbero state soggette al regime dell'art. 360, terzo comma, cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 104, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 361 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)