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Sez. 3, Sentenza n. 2890 del 26/02/2003 (Rv. 560729 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Giudice di pace - Sentenza contenente statuizioni su domande connesse - Regime di impugnazione.
Stato
decisa il 2003-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560729-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE

Il principio secondo il quale una sentenza contenente autonome statuizioni, ciascuna delle quali sottoposta ad un proprio e diverso regime di impugnazione, può formare oggetto di gravame esclusivamente secondo i mezzi di impugnazione propri di ciascuna delle statuizioni in essa contenute non si applica al (diverso) caso in cui, proposta, dinanzi al giudice di pace, una domanda contenuta nell'ambito dei due milioni, venga tempestivamente proposta, in via riconvenzionale, da parte del convenuto, una domanda, connessa a quella principale, eccedente la competenza di quel giudice, ovvero, pur ricompresa entro tale competenza, eccedente il valore di due milioni (vicenda, quest'ultima, impeditiva del giudizio equitativo consentito a norma dell'art.113 comma secondo cod. proc. civ., e, pertanto, foriera di una pronuncia impugnabile con l'appello, a differenza della domanda principale, funzionale ad una sentenza ricorribile solo per cassazione). In tal caso, tra le soluzioni astrattamente prospettabili in assenza di una norma che disciplini esplicitamente il regime dell'impugnazione della pronuncia "de qua" (e, cioè, rispettivamente: impugnazione con l'appello per la riconvenzionale e con ricorso per cassazione per la domanda principale; impugnazione di entrambi i capi della sentenza con l'appello; impugnazione di entrambi i capi della sentenza con il ricorso per cassazione), l'applicazione del combinato disposto delle norme di cui agli artt.36, 38, 40 comma secondo, 6 e 7, 113 e 114 cod. proc. civ. postula l'applicabilità del regime di impugnazione dell'appello "tout court" per l'intera sentenza, con conseguente inammissibilità dell'eventuale ricorso per cassazione contro di essa (come nella specie) proposto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 com. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 com. 7 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)