diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5135 del 12/03/2004 (Rv. 571077 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Mancato accoglimento di eccezione di illegittimità costituzionale - Deduzione di vizi di motivazione della decisione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571077-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

Nel giudizio di legittimità non è ammissibile la censura con cui si lamenti che il giudice di merito, nell'escludere la non manifesta infondatezza della sollevata eccezione di illegittimità costituzionale, abbia omesso di fornire adeguata motivazione, posto che la questione di costituzionalità di una norma non può costituire unico e diretto oggetto del giudizio e può comunque essere proposta o riproposta dalla parte interessata in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti strumentale alla decisione di questioni ritualmente dedotte nel processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)