diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4931 del 10/10/1985 (Rv. 442305 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - PROPOSIZIONE O RIPROPOSIZIONE DI QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - AMMISSIBILITÀ DEL MOTIVO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442305-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - PROPOSIZIONE O RIPROPOSIZIONE DI QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - AMMISSIBILITÀ DEL MOTIVO - CONDIZIONI.*

È inammissibile il motivo di ricorso per Cassazione che si risolva nella proposizione, o riproposizione, di questioni di legittimità costituzionale, od in critiche alla sentenza del giudice del merito circa la ritenuta irrilevanza di dette questioni, ed ometta di censurare l'applicazione che il giudice del merito ha fatto delle norme cui quelle questioni si riferiscono giacché la questione di costituzionalità di una norma, per un verso non può costituire unico e diretto oggetto del giudizio, e per altro verso, può sempre essere proposta, o riproposta, dalla parte interessata, oltre che rilevata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali che siano state ritualmente dedotte nel processo. (V 3471/84, mass n 435488; (V 6056/83, mass n 430863; (V 2476/83, mass n 427340).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)