Sez. 5, Sentenza n. 9363 del 27/06/2002 (Rv. 555400 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE | Motivazione "per relationem" - Ammissibilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE
In tema di avvisi tributari, la motivazione "per relationem", è da ritenere ammissibile sulla base della più generale previsione di cui all'art 3, comma terzo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la quale stabilisce che, se le <<ragioni>> dei provvedimenti amministrativi (ivi compresi perciò anche quelli tributari) risultano da altro atto dell'amministrazione, richiamato nel procedimento, quest'ultima, insieme alla comunicazione del provvedimento, deve indicare e rendere disponibile anche l'atto richiamato.
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 ter CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)