Sez. 5, Sentenza n. 18117 del 08/09/2004 (Rv. 576891 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE | "Per relationem" - Disciplina ex art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972 ed ex legge n. 241 del 1990 - Anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 212 del 2000 e del D.Lgs. n. 32 del 2001.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE
In tema di motivazione degli atti impositivi tributari (relativi all'IVA), il regime delineato dall'art. 56, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dagli artt. 3, comma terzo, ventiduesimo e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, ed alla modifica recata all'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972 dall'art. 2 del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 (la fattispecie è infatti relativa al 1997), comporta che il giudice accerti se l'atto notificato sia dotato di motivazione diretta, o autonoma, ovvero di motivazione indiretta, "per relationem"; in tale secondo caso, che sia indicato l'atto o il documento cui si rinvia per l'integrazione della motivazione e che se ne sia assicurato l'accesso ex art. 22 della legge n. 241 del 1990, anche nell'ipotesi in cui l'atto o il documento fosse già stato altrimenti reso conoscibile al contribuente, senza che, pertanto, sia necessaria l'allegazione dell'atto oggetto di rinvio.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 22, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/01/2001 num. 32 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)