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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17473 del 02/09/2015 (Rv. 637466 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN CASSAZIONE | Giudizio di regolamento di competenza - Proponibilità - Condizioni e limiti - Deduzione di falsità di atti del procedimento di merito - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637466-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN CASSAZIONE

La querela di falso è proponibile in via incidentale nel giudizio di regolamento di competenza solo quando riguardi atti del medesimo procedimento (il ricorso, la memoria ex art. 47, ultimo comma, c.p.c., la decisione impugnata, le memorie del procedimento ai sensi dell'art. 380-ter o dell'art. 380-bis c.p.c.), ovvero documenti di cui è ammesso il deposito ai sensi dell'art. 372 c.p.c., e non invece quando investa atti del procedimento che si è svolto innanzi al giudice del merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)