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Sez. 3, Sentenza n. 986 del 16/01/2009 (Rv. 606134 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN CASSAZIONE | Proponibilità - Condizioni e limiti - Deduzione di falsità di atti del procedimento di merito - Querela di falso in via principale - Necessità - Rimedi avverso la sentenza fondata sulla falsità successivamente accertata - Revocazione "ex" art. 395, n. 2, cod. proc. civ. - Configurabilità - Nozione di prova - Riferibilità alla relazione di notificazione di un atto processuale - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606134-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN CASSAZIONE

La querela di falso è proponibile in via incidentale nel giudizio di cassazione, dando luogo alla sua sospensione, solo quando riguardi atti dello stesso procedimento di cassazione (il ricorso, il controricorso e l'atto-sentenza) o i documenti di cui è ammesso, nel suddetto procedimento, il deposito ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., e non anche in riferimento ad atti del procedimento che si è svolto dinanzi al giudice del merito e la cui falsità vuole essere addotta per contestare il vizio di violazione di norme sul procedimento in cui sia incorso il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Ne consegue che, ove si adduca la falsità degli atti del procedimento di merito, la querela di falso va proposta in via principale ed è nella impugnazione per revocazione, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., il mezzo per rescindere la sentenza che, poi, possa essere riconosciuta aver pronunciato su prove dichiarate false, laddove la nozione di prova, dovendosi correlare al tipo di vizio di cui si dimostri che la sentenza è risultata essere affetta, può essere costituita dalla relazione di notificazione di un atto processuale (nella specie, dalla relazione di notificazione di ordinanza pronunciata, ex art. 426 cod. proc. civ., fuori udienza), quando il vizio della sentenza sia un vizio derivante da violazione della norma sul procedimento che di tale atto dispone la notificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 n. 2, Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)