Sez. 1, Sentenza n. 187 del 22/01/1976 (Rv. 378845 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI - DISCIPLINA APPLICABILE - NORMATIVA DELLA PIGNORABILITA DELLE RETRIBUZIONI DOVUTE DALLA PA - INAPPLICABILITA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI - DISCIPLINA APPLICABILE - NORMATIVA DELLA PIGNORABILITA DELLE RETRIBUZIONI DOVUTE DALLA PA - INAPPLICABILITA.*
La normativa in tema di sequestrabilita e pignorabilita dei crediti per stipendi, salari e pensioni dovuti dallo stato o da altri enti pubblici, di cui al tu 5 gennaio 1950, n 180 - non puo essere estesa alla materia fallimentare, nella quale va applicata la particolare disciplina dell'art 46, n 2 del RD 16 marzo 1942, n 267, secondo cui non vengono compresi nel fallimento gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari, e tutto cio che il fallito guadagna con la sua attivita entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia. (nella specie trattavasi di assegno vitalizio spettante ad un ex parlamentare). (Conf 2399/68, mass n 334771).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 46 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 46 CORTE COST., Legge 05/01/1950 num. 180 art. 1 CORTE COST., Legge 05/01/1950 num. 180 art. 2 CORTE COST., Legge 10/08/1950 num. 648 art. 21, Legge 18/03/1968 num. 313 art. 121
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)