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Sez. 1, Sentenza n. 2399 del 10/07/1968 (Rv. 334771 - 01)

FALLIMENTO - FALLITO - BENI NON COMPRESI NEL FALLIMENTO - NORMATIVA IN TEMA DI SEQUESTRABILITA E PIGNORABILITA DEI CREDITI PER STIPENDI SALARI E PENSIONI DOVUTI DALLO STATO O DA ALTRI ENTI PUBBLICI E PER PENSIONI ASSEGNI E INDENNITA CONCESSE AGLI INVALIDI DI GUERRA - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1968-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334771-01

FALLIMENTO - FALLITO - BENI NON COMPRESI NEL FALLIMENTO - NORMATIVA IN TEMA DI SEQUESTRABILITA E PIGNORABILITA DEI CREDITI PER STIPENDI SALARI E PENSIONI DOVUTI DALLO STATO O DA ALTRI ENTI PUBBLICI E PER PENSIONI ASSEGNI E INDENNITA CONCESSE AGLI INVALIDI DI GUERRA - INAPPLICABILITA.*

La normativa in tema di sequestrabilita e pignorabilita dei crediti per stipendi, salari e pensioni dovuti dallo stato o da altri enti pubblici, di cui al tu 5 gennaio 1950, n 180 - applicabile anche alle pensioni, assegni rinnovabili e indennita integrative concesse agli invalidi di guerra, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e alla successiva legge 18 marzo 1968, n.313 - non puo essere estesa alla materia fallimentare, nella quale va applicata la particolare disciplina dell'art 46, n 2 del RD 16 marzo 1942, n 267.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 46 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 46 CORTE COST., Legge 05/01/1950 num. 180 art. 1 CORTE COST., Legge 05/01/1950 num. 180 art. 2 CORTE COST., Legge 10/08/1950 num. 648 art. 21, Legge 18/03/1968 num. 313 art. 121

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)