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Sez. 1, Sentenza n. 1460 del 18/04/1975 (Rv. 375034 - 01)

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - DILIGENZA DEL MANDATARIO - AZIONE DEL MANDANTE VERSO IL MANDATARIO PER IL PAGAMENTO DI UNA SOMMA NECESSARIA A COMPENSARE UNA PERDITA SUBITA PER EFFETTO DELLA NEGLIGENTE GESTIONE - AZIONE DI RIPETIZIONE D'INDEBITO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1975-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375034-01

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - DILIGENZA DEL MANDATARIO - AZIONE DEL MANDANTE VERSO IL MANDATARIO PER IL PAGAMENTO DI UNA SOMMA NECESSARIA A COMPENSARE UNA PERDITA SUBITA PER EFFETTO DELLA NEGLIGENTE GESTIONE - AZIONE DI RIPETIZIONE D'INDEBITO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO - SUSSISTENZA.*

Poiche si ha indebito oggettivo (art 2033 cod civ) quando manca ogni rapporto giuridico tra le parti, quale causa giustificativa del pagamento eseguito (condictio indebiti sine causa), o quando la causa del rapporto, originariamente esistente, e successivamente venuta meno per eventi che hanno messo nel nulla il rapporto medesimo (condictio indebiti ob causam finitam), non puo qualificarsi come ripetizione d'indebito (equivalente all'Azione per l'adempimento d'un debito di valuta), ma come Azione di risarcimento del danno (ossia per l'adempimento d'un debito di valore), quella esercitata dal mandante verso il mandatario onde ottenere il pagamento di una somma necessaria a compensare una perdita subita (nella specie, il pagamento di un'imposta non dovuta), per effetto della negligente gestione del mandato. (nella specie si controverteva circa la natura del debito, pecuniario o non, onde determinare il luogo d'adempimento e, quindi, la Competenza territoriale del giudice). (Conf 2529/68, mass n 334973).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1710, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)