Sez. 3, Sentenza n. 3975 del 24/06/1980 (Rv. 407879 - 01)
MUTUO - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI NULLITA DEL MUTUO - OBBLIGHI DEL MUTUATARIO.*
MUTUO - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI NULLITA DEL MUTUO - OBBLIGHI DEL MUTUATARIO.*
Poiche costituisce incremento del patrimonio del mutuatario non solo la consegna materiale di una data somma, ma anche la messa a disposizione di essa, in modo da consentire l'Estinzione di precedenti debiti di costui nei confronti dello stesso mutuante, la dichiarazione di nullita del contratto di mutuo obbliga l'accipiens a restituire ex art 2033 cod civ tutto quanto ha ricevuto in esecuzione dell'atto nullo, in modo che sia ripristinata la situazione preesistente e l'atto di autonomia privata venga rimosso come se non fosse stato mai posto in essere. (V 3833/77, mass n 387504; (V 1460/75, mass n 375034).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)