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Sez. 1, Sentenza n. 10144 del 14/10/1998 (Rv. 519683 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - BENI ED ENTRATE PUBBLICHE | Arredi dei pubblici uffici - Natura - Pignorabilità - Esclusione - Limiti - Macchina per scrivere - Arredo - Configurabilità - Pignorabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519683-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - BENI ED ENTRATE PUBBLICHE

Gli arredi degli edifici destinati a sede di uffici pubblici appartengono, in base all'art. 826, comma terzo, cod. civ., al patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle Province e dei Comuni, secondo la loro appartenenza, e sono, quindi, impignorabili, a meno che il creditore procedente fornisca la prova, a lui spettante, che il bene pignorato, ancorché costituente arredo di un pubblico ufficio, sia stato sottratto alle funzioni pubbliche proprie di questo. Nel concetto di arredo rientra qualsiasi bene o strumento necessario o utile per il funzionamento dell'ufficio pubblico e, pertanto, vi rientra anche una macchina per scrivere, non potendosi dubitare che uno strumento di scrittura per la sua intrinseca natura sia destinato all'impiego nell'attività dell'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 826 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)